Comitato Unico di Garanzia
Ultima modifica 30 settembre 2021
COMITATO UNICO DI GARANZIA
Il C.U.G. è il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito dall'art. 21 della legge 183/2010 e disciplinato dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. Il C.U.G. sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti del CUG rimangono in carica per quattro anni, fatto salvo l’eventuale rinnovo dell’incarico.