Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall’art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 101 del 3 maggio 1999, che ha istituito presso ogni Comune della Repubblica un Albo unico delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda scritta entro il mese di novembre di ogni anno; Rilevato che, ai fini dell’aggiornamento periodico di detto Albo, entro il mese di ottobre di ogni anno, deve essere affisso un apposito manifesto nell’albo pretorio del Comune ;
► I N V I T A
gli elettori che desiderino essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, dal 1 Ottobre 2026 al 30 novembre 2026, presso questo Comune.
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere elettore del Comune;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 *.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio elettorale comunale, durante il normale orario di lavoro ed è scaricabile dal sito istituzionale www.siderno.rc.it.
N.B. = Coloro che sono già iscritti nell’albo non devono rinnovare la domanda.
Siderno, lì 01/10/2026
IL SINDACO
(Dott.ssa Mariateresa FRAGOMENI)
· Ai sensi dell’art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali - dell’art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei Deputati e dell’art. 9,comma 2, della legge n. 120/1999, non possono esercitare le funzioni di
scrutatore e di segretario di ufficio elettorale di sezione le persone che appartengono alle seguenti
categorie:
a) i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti;
b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
c) coloro che svolgono, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite a medico provinciale, all’ufficiale
sanitario o al medico condotto;
d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, normalmente addetti o comandati a prestare
servizio presso gi uffici elettorali comunali;
e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
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Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026, 17:50